Art. 78 c.c. Affinità

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge.

2. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d’uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge.

3. L’affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.
Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all’art. 87, n. 4.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.