Art. 76 c.c. Computo dei gradi

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

2. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.