Art. 79 c.c. Effetti

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.