Art. 758 c.c. Garanzia tra coeredi

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione.

2. La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa nell’atto di divisione, o se il coerede soffre l’evizione per propria colpa.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.