Art. 758 c.c. Garanzia tra coeredi
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione.
2. La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa nell’atto di divisione, o se il coerede soffre l’evizione per propria colpa.