Art. 757 c.c. Diritto dell’erede sulla propria quota
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all’incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari.