Art. 756 c.c. Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo ai creditori l’azione ipotecaria sul fondo legato e l’esercizio del diritto di separazione; ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi.