Art. 756 c.c. Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo ai creditori l’azione ipotecaria sul fondo legato e l’esercizio del diritto di separazione; ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.