Art. 755 c.c. Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. In caso d’insolvenza di un coerede, la sua quota di debito ipotecario è ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi.
1. In caso d’insolvenza di un coerede, la sua quota di debito ipotecario è ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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