Art. 755 c.c. Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. In caso d’insolvenza di un coerede, la sua quota di debito ipotecario è ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.