Art. 752 c.c. Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.