Art. 524 c.c. Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se taluno rinunzia, benchè senza frode, a un’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.

2. Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.