Art. 524 c.c. Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se taluno rinunzia, benchè senza frode, a un’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.
2. Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.