Art. 520 c.c. Rinunzia condizionata, a termine o parziale

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. È nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.