Art. 520 c.c. Rinunzia condizionata, a termine o parziale
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. È nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte.
1. È nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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