Art. 521 c.c. Retroattività della rinunzia
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.
2. Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile, salve le disposizioni degli articoli 551 e 552.