Art. 521 c.c. Retroattività della rinunzia

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.

2. Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile, salve le disposizioni degli articoli 551 e 552.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.