Art. 523 c.c. Devoluzione nelle successioni testamentarie
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione e se non ha luogo il diritto di rappresentazione, la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell’art. 674, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell’art. 677.