Art. 2882 c.c. Formalità per la cancellazione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell’atto contenente il consenso del creditore.

2. Per quest’atto devono essere osservate le forme prescritte dagli articoli 2821, 2835 e 2837.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.