Art. 2882 c.c. Formalità per la cancellazione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell’atto contenente il consenso del creditore.
2. Per quest’atto devono essere osservate le forme prescritte dagli articoli 2821, 2835 e 2837.