Art. 2887 c.c. Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all’ordine

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La cancellazione della ipoteca costituita a garanzia dell’obbligazione risultante da un titolo all’ordine è consentita dal creditore risultante nei registri immobiliari e l’atto di consenso deve essere presentato al conservatore insieme con il titolo, il quale è restituito dopo che il conservatore vi ha eseguito l’annotazione della cancellazione.

2. La cancellazione dell’ipoteca importa la perdita del diritto di regresso contro i giranti anteriori alla cancellazione medesima.

Testo in vigore dal 2 settembre 1985

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.