Art. 2886 c.c. Formalità per la cancellazione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Chi richiede la cancellazione totale o parziale deve presentare al conservatore l’atto su cui la richiesta è fondata.

2. La cancellazione di un’iscrizione o la rettifica deve essere eseguita in margine all’iscrizione medesima, con l’indicazione del titolo dal quale è stata consentita od ordinata e della data in cui si esegue, e deve portare la sottoscrizione del conservatore.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.