1. Salvo diversa disposizione di legge, se la causa estintiva dell’obbligazione è dichiarata nulla o altrimenti non sussiste ovvero è dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore all’ipoteca, e l’iscrizione non è stata conservata, si può procedere a nuova iscrizione e questa prende grado dalla sua data.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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