Art. 2810 c.c. Oggetto dell’ipoteca
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Sono capaci d’ipoteca:
1) i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze;
2) l’usufrutto dei beni stessi;
3) il diritto di superficie;
4) il diritto dell’enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico.
2. Sono anche capaci d’ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli, secondo le leggi che li riguardano.
3. Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale.