Art. 2809 c.c. Specialità e indivisibilità dell’ipoteca

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro.

2. Essa è indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.