Art. 2809 c.c. Specialità e indivisibilità dell’ipoteca
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro.
2. Essa è indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.