Art. 2777 c.c. Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario.

2. Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all’articolo 2751-bis nell’ordine seguente:

a) i crediti di cui all’articolo 2751-bis, n. 1;
b) i crediti di cui all’articolo 2751-bis, numeri 2 e 3;
c) i crediti di cui all’articolo 2751-bis, numeri 4 e 5.

3. I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell’articolo 2751-bis.

Testo in vigore dal 14 settembre 1975

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.