Art. 2780 c.c. Ordine dei privilegi sugli immobili

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono più crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l’ordine seguente:

1) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall’articolo 2771;
2) i crediti per i contributi, indicati dall’articolo 2775;
3) i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall’articolo 2774;
4) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall’articolo 2772;
5) i crediti per l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili.
5-bis) i crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari, indicati all’articolo 2775-bis.

Testo in vigore dal 2 marzo 1997

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.