Art. 2782 c.c. Concorso di crediti egualmente privilegiati

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo.

2. La stessa disposizione si osserva quando concorrono tra loro più crediti privilegiati ai quali le leggi speciali attribuiscono genericamente una prelazione su ogni altro credito.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.