Art. 2750 c.c. Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi stabiliti da leggi speciali

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I privilegi sulla nave, sul nolo e sulle cose caricate e i privilegi sull’aeromobile, sul nolo e sulle cose caricate sono regolati dal codice della navigazione.

2. Ai privilegi previsti da leggi speciali si applicano le norme di questo capo, se non è diversamente disposto.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.