Art. 2749 c.c. Estensione del privilegio

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l’intervento nel processo di esecuzione. Si estende anche agli interessi dovuti per l’anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell’anno precedente.

2. Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale fino alla data della vendita.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.