Art. 2746 c.c. Distinzione dei privilegi

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.