Art. 2748 c.c. Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio.

2. I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.