Art. 2721 c.c. Ammissibilità: limiti di valore

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell’oggetto eccede le lire cinquemila.

2. Tuttavia l’autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.