Art. 2721 c.c. Ammissibilità: limiti di valore
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell’oggetto eccede le lire cinquemila.
2. Tuttavia l’autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.