Art. 2725 c.c. Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell’articolo precedente.

2. La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.