Art. 2725 c.c. Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell’articolo precedente.
2. La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità.