Art. 2722 c.c. Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.