Art. 2702 c.c. Efficacia della scrittura privata
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 2702 c.c. apre il paragrafo dedicato alla scrittura privata, nel capo II del titolo II del libro sesto, che disciplina le prove documentali. La norma attribuisce alla scrittura privata efficacia di prova legale, cioè una forza probatoria predeterminata dalla legge che vincola il giudice e sottrae il fatto al suo libero apprezzamento. A differenza dell’atto pubblico (art. 2700 c.c.), la scrittura privata non nasce con questa efficacia: la acquista solo quando la sottoscrizione è riconosciuta, espressamente o tacitamente, oppure è considerata legalmente riconosciuta.
La ratio è conciliare la certezza dei traffici giuridici con la tutela di chi si vede opporre un documento: la sottoscrizione, segno della paternità della dichiarazione, è il fulcro su cui la legge costruisce la presunzione di provenienza, con la possibilità per l’apparente autore di disconoscerla prima che la prova si consolidi.
Contenuto della disposizione
Gli elementi della fattispecie sono tre:
L’efficacia privilegiata riguarda la provenienza della dichiarazione, non la verità del suo contenuto. Che il sottoscrittore abbia dichiarato quanto risulta dallo scritto non può più essere contestato se non con la querela di falso (artt. 221 ss. c.p.c.); che quanto dichiarato corrisponda al vero resta invece soggetto alle ordinarie regole probatorie, salvo che la dichiarazione abbia natura confessoria e sia rivolta alla controparte, nel qual caso opera il regime della confessione stragiudiziale (artt. 2732 e 2735 c.c.).
Profili applicativi
La parte contro cui la scrittura è prodotta deve scegliere lo strumento corretto. Se contesta la firma, deve disconoscerla in modo specifico e tempestivo; spetta allora a chi intende valersi del documento chiederne la verificazione, con onere della prova a suo carico. Se invece la firma è propria ma si sostiene che il testo sia stato alterato o apposto dopo la sottoscrizione, occorre la querela di falso.
Questione ricorrente è il foglio firmato in bianco. Se il riempimento è avvenuto senza alcun accordo (absque pactis), si ha una falsità materiale che richiede la querela; se invece è avvenuto in violazione dell’accordo di riempimento (contra pacta, o abuso di biancosegno), si tratta di un inadempimento del patto, deducibile senza querela. Per le scritture prodotte in fotocopia, il disconoscimento può investire sia la conformità all’originale (art. 2719 c.c.) sia l’autenticità della firma: in quest’ultimo caso la parte che produce il documento deve depositare l’originale per la verificazione, altrimenti la scrittura è inutilizzabile e il fatto va provato con i mezzi ordinari.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 2700 c.c. regola l’efficacia dell’atto pubblico, da cui la scrittura privata si distingue perché la fede privilegiata dipende dal riconoscimento; l’art. 2703 c.c. equipara al riconoscimento l’autenticazione da parte del notaio o di altro pubblico ufficiale. L’art. 2704 c.c. disciplina la data certa nei confronti dei terzi, l’art. 2719 c.c. le copie fotografiche. Sul piano processuale, gli artt. 214-220 c.p.c. regolano disconoscimento e verificazione, gli artt. 221-227 c.p.c. la querela di falso. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale soddisfa i requisiti dell’art. 2702 c.c. secondo l’art. 20 del Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82). L’art. 1988 c.c. completa il quadro per le promesse di pagamento e le ricognizioni di debito.