Art. 2701 c.c. Conversione dell’atto pubblico
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l’osservanza delle formalità prescritte, se è stato sottoscritto dalle parti, ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata.