Art. 2705 c.c. Telegramma

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il telegramma ha l’efficacia probatoria della scrittura privata, se l’originale consegnato all’ufficio di partenza è sottoscritto dal mittente, ovvero se è state consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo.

2. La sottoscrizione può essere autenticata da notaio.

3. Se l’identità della persona che ha sottoscritto l’originale del telegramma è stata accertata nei modi stabiliti dai regolamenti, è ammessa la prova contraria.

4. Il mittente può fare indicare nel telegramma se l’originale è stato firmato con o senza autenticazione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.