Art. 2706 c.c. Conformità tra originale e riproduzione del telegramma

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume, fino a prova contraria, conforme all’originale.

2. Il mittente, se ha fatto collazionare il telegramma secondo le disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per le divergenze verificatesi tra originale e riproduzione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.