Art. 2706 c.c. Conformità tra originale e riproduzione del telegramma
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume, fino a prova contraria, conforme all’originale.
2. Il mittente, se ha fatto collazionare il telegramma secondo le disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per le divergenze verificatesi tra originale e riproduzione.