Art. 2680 c.c. Tenuta del registro generale d’ordine

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il registro generale deve essere vidimato in ogni foglio dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l’ufficio, indicando nel relativo processo verbale il numero dei fogli e il giorno in cui sono stati vidimati.

2. Questo registro deve essere scritto di seguito, senza spazi in bianco o interlinee e senza aggiunte. Le cancellature di parole devono essere approvate dal conservatore in fine di ciascun foglio con la sua firma e con l’indicazione del numero delle parole cancellate.

3. Il registro, alla fine di ciascun giorno, deve essere chiuso con l’indicazione del numero dei titoli annotati e firmato dal conservatore.

4. In esso si deve rigorosamente osservare la serie delle date, dei fogli e dei numeri d’ordine.

Testo in vigore dal 2 settembre 1985

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.