Art. 2673 c.c. Obblighi del conservatore

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque ne fa richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne è alcuna.

2. Deve, altresì, permettere l’ispezione dei suoi registri nei modi e nelle ore fissati dalla legge.

3. Il conservatore deve anche rilasciare copia dei documenti che sono depositati presso di lui in originale o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in pubblico archivio fuori della circoscrizione del tribunale nella quale ha sede il suo ufficio.

Testo in vigore dal 2 settembre 1985

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.