Art. 2679 c.c. Altri registri da tenersi dal conservatore
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall’articolo 2664, i registri particolari:
1) per le trascrizioni;
2) per le iscrizioni;
3) per le annotazioni.
2. Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge.