Art. 2677 c.c. Orario per le domande di trascrizione o di iscrizione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il conservatore non può ricevere alcuna domanda di trascrizione o di iscrizione fuorché nelle ore, determinate dalla legge, nelle quali l’ufficio è aperto al pubblico.

Testo in vigore dal 2 settembre 1985

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.