Art. 241 c.c. Prova in giudizio
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Quando mancano l’atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione può darsi in giudizio con ogni mezzo.
2. Comma abrogato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
Testo in vigore dal 7 febbraio 2014
Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.