Art. 237 c.c. Fatti costitutivi del possesso di stato
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.
2. In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:
che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all’educazione e al collocamento di essa.
che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali.
che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia.(263)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (263)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre - 21 dicembre 2016, n. 286 (in G.U. 1ª s.s. 28/12/2016, n. 52), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 237 c.c. definisce il possesso di stato di figlio, cioè la situazione di fatto che, in mancanza dell’atto di nascita, prova la filiazione ai sensi dell’art. 236 c.c. e che, quando accompagna un atto di nascita conforme, rende lo stato non più reclamabile in senso contrario (art. 238 c.c.). L’istituto, di antica tradizione, traduce sul piano giuridico l’idea che una relazione familiare vissuta pubblicamente e con continuità sia un indice affidabile del rapporto di filiazione.
Il testo vigente è stato riformulato dall’art. 12 del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, attuativo della legge 10 dicembre 2012, n. 219: la norma riguarda oggi ogni rapporto di filiazione e ha perduto il riferimento, tra i fatti costitutivi, all’aver sempre portato il cognome del padre. Sulla disposizione incide anche la giurisprudenza costituzionale sul cognome dei figli (Corte costituzionale n. 286 del 2016 e n. 131 del 2022).
Contenuto della disposizione
Il primo comma offre una nozione generale: il possesso di stato risulta da una serie di fatti che, nel loro complesso, valgono a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela tra una persona e la famiglia cui essa pretende di appartenere. Il secondo comma individua tre elementi che devono comunque concorrere:
Il possesso di stato deve essere continuo (art. 236, secondo comma, c.c.), cioè protratto nel tempo e non episodico. I tre requisiti sono cumulativi: la mancanza di uno solo impedisce di ritenere integrato il possesso di stato, ferma la possibilità di utilizzare i singoli fatti come indizi.
Profili applicativi
Nella prassi il possesso di stato rileva in due direzioni. In funzione probatoria, consente di dimostrare la filiazione quando l’atto di nascita manchi o sia irreperibile. In funzione stabilizzante, concorre con l’atto di nascita a rendere intangibile lo stato (art. 238 c.c.). Accanto a questi usi tecnici, gli stessi elementi di trattamento e fama sono valorizzati come indizi nell’accertamento giudiziale della paternità o della maternità (art. 269 c.c.), che può fondarsi su qualunque mezzo di prova.
Sempre più spesso, inoltre, la durata e la qualità del rapporto vissuto come filiazione entrano nel bilanciamento che il giudice compie nelle azioni volte a rimuovere uno stato non corrispondente alla verità biologica, in cui l’identità personale del figlio, costruita anche sui legami affettivi consolidati, può prevalere sul favor veritatis. In giudizio, i fatti costitutivi vanno allegati specificamente e provati, di regola con testimoni e documenti.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 237 c.c. dà contenuto al possesso di stato richiamato dall’art. 236, secondo comma, c.c. come prova sussidiaria della filiazione e dall’art. 238 c.c. come elemento che, insieme all’atto di nascita, rende irreclamabile uno stato diverso. In mancanza di atto e possesso, la prova è libera (art. 241 c.c.). Gli elementi del trattamento e della fama sono rilevanti nell’azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (art. 269 c.c.) e nel bilanciamento richiesto nelle azioni di disconoscimento (art. 243-bis c.c.) e di impugnazione del riconoscimento (art. 263 c.c.). Il richiamo ai doveri di mantenimento ed educazione rinvia agli artt. 30 Cost. e 315-bis c.c.