1. La filiazione... si prova con l’atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile.
2. Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio.
Testo in vigore dal 7 febbraio 2014
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 236 c.c. apre il capo II del titolo VII del libro primo, dedicato alle prove della filiazione, e individua i mezzi con cui si dimostra lo stato di figlio. Il sistema è gerarchico: la prova principale è l’atto di nascita; in sua mancanza, soccorre il possesso continuo dello stato di figlio.
La disposizione è stata riformulata dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, attuativo della legge 10 dicembre 2012, n. 219. In precedenza la norma riguardava la sola filiazione legittima; oggi, in coerenza con il principio dell’unicità dello stato di figlio sancito dall’art. 315 c.c., vale per tutti i figli, nati nel matrimonio o fuori di esso. La ratio è garantire certezza e stabilità agli status familiari, ancorandoli a un documento pubblico e, in via sussidiaria, a una situazione di fatto consolidata e socialmente riconosciuta.
Contenuto della disposizione
La norma si compone di due commi.
Atto di nascita (primo comma): la filiazione si prova con l’atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile, formato dall’ufficiale di stato civile sulla base della dichiarazione di nascita ai sensi del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Per il figlio nato nel matrimonio, l’atto indica la madre coniugata e, per effetto della presunzione dell’art. 231 c.c., il marito come padre; per il figlio nato fuori dal matrimonio, l’atto contiene il riconoscimento del genitore.
Possesso di stato (secondo comma): in mancanza dell’atto di nascita, basta il possesso continuo dello stato di figlio, i cui fatti costitutivi sono descritti dall’art. 237 c.c.: il trattamento come figlio da parte del genitore, la considerazione sociale e il riconoscimento da parte della famiglia.
L’atto di nascita ha funzione probatoria, non costitutiva: lo stato di figlio deriva dalla legge (presunzioni, riconoscimento, sentenza), e l’atto ne è la documentazione privilegiata. Quando mancano sia l’atto sia il possesso di stato, la prova può essere data con ogni mezzo nei giudizi di stato (art. 241 c.c.).
Profili applicativi
L’ipotesi della mancanza dell’atto di nascita è oggi rara, ma ricorre per le nascite avvenute all’estero non trascritte, per la distruzione dei registri o per omissioni nella dichiarazione. Più frequente è il caso in cui l’atto esista ma non corrisponda alla realtà: allora lo stato si contesta con le azioni di disconoscimento (art. 243-bis c.c.), di impugnazione del riconoscimento (art. 263 c.c.) o di contestazione dello stato (art. 248 c.c.), e si reclama quello vero con l’azione dell’art. 239 c.c.
Per i figli nati all’estero lo stato è regolato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita (art. 33 della legge 31 maggio 1995, n. 218), mentre la formazione dell’atto di nascita in Italia segue esclusivamente la legge italiana. Errore frequente è attribuire all’atto efficacia costitutiva: un atto formato in violazione della legge può essere rettificato, ma lo stato non sorge per il solo fatto dell’iscrizione.
Orientamenti giurisprudenziali
Cassazione civile, sez. I, ord. 8 gennaio 2024, n. 511: gli atti di nascita hanno funzione probatoria privilegiata ma non costitutiva dello stato di figlio; l’ufficiale di stato civile, per un nato in Italia, applica soltanto la legge italiana, mentre lo stato discende dalla legge, dall’esito delle azioni di stato o dalla trascrizione di atti e sentenze straniere.
Cassazione civile, sez. I, ord. 10 ottobre 2023, n. 28351: la presunzione di paternità del marito opera solo se dall’atto di nascita il figlio risulta nato da donna coniugata; se la madre lo ha dichiarato nato fuori dal matrimonio, quello stato non si forma e non serve il disconoscimento.
Cassazione civile, sez. I, 12 maggio 1973, n. 1279: nel sistema anteriore alla riforma, il divieto di contestare la legittimità operava solo quando concorrevano l’atto di nascita e il possesso di stato conforme; se mancavano i fatti costitutivi del possesso di stato, l’azione di contestazione era ammissibile, anche da parte del figlio. Il principio, reso sul testo previgente degli artt. 237 e 238 c.c., conserva valore per la regola, tuttora vigente, che fa dipendere l’intangibilità dello stato dal concorso di atto di nascita e possesso di stato conforme.
Corte costituzionale, 31 maggio 2022, n. 131: nel ricostruire la norma di sistema sull’attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio, la Corte ricorda che la riforma del 2013 ha eliminato dai fatti costitutivi del possesso di stato l’aver sempre portato il cognome del padre; in via consequenziale dichiara illegittima la regola dell’automatica attribuzione del cognome paterno, prevedendo che il figlio assuma i cognomi di entrambi i genitori nell’ordine concordato, salvo diverso accordo.
Rapporti con altre norme
L’art. 236 c.c. si completa con l’art. 237 c.c., che definisce il possesso di stato, con l’art. 238 c.c., che rende irreclamabile uno stato contrario all’atto di nascita accompagnato da possesso di stato conforme, e con l’art. 241 c.c., che ammette la prova con ogni mezzo in mancanza di atto e possesso. Gli artt. 450 ss. c.c. regolano i registri dello stato civile e la rettificazione degli atti, mentre il d.P.R. n. 396 del 2000 ne disciplina la formazione. Sul piano sostanziale, lo stato discende dagli artt. 231 ss. c.c. per i figli nati nel matrimonio e dagli artt. 250 ss. c.c. per quelli nati fuori; l’art. 315 c.c. ne afferma l’unicità.
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Inquadramento e ratio
L’art. 236 c.c. apre il capo II del titolo VII del libro primo, dedicato alle prove della filiazione, e individua i mezzi con cui si dimostra lo stato di figlio. Il sistema è gerarchico: la prova principale è l’atto di nascita; in sua mancanza, soccorre il possesso continuo dello stato di figlio.
La disposizione è stata riformulata dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, attuativo della legge 10 dicembre 2012, n. 219. In precedenza la norma riguardava la sola filiazione legittima; oggi, in coerenza con il principio dell’unicità dello stato di figlio sancito dall’art. 315 c.c., vale per tutti i figli, nati nel matrimonio o fuori di esso. La ratio è garantire certezza e stabilità agli status familiari, ancorandoli a un documento pubblico e, in via sussidiaria, a una situazione di fatto consolidata e socialmente riconosciuta.
Contenuto della disposizione
La norma si compone di due commi.
L’atto di nascita ha funzione probatoria, non costitutiva: lo stato di figlio deriva dalla legge (presunzioni, riconoscimento, sentenza), e l’atto ne è la documentazione privilegiata. Quando mancano sia l’atto sia il possesso di stato, la prova può essere data con ogni mezzo nei giudizi di stato (art. 241 c.c.).
Profili applicativi
L’ipotesi della mancanza dell’atto di nascita è oggi rara, ma ricorre per le nascite avvenute all’estero non trascritte, per la distruzione dei registri o per omissioni nella dichiarazione. Più frequente è il caso in cui l’atto esista ma non corrisponda alla realtà: allora lo stato si contesta con le azioni di disconoscimento (art. 243-bis c.c.), di impugnazione del riconoscimento (art. 263 c.c.) o di contestazione dello stato (art. 248 c.c.), e si reclama quello vero con l’azione dell’art. 239 c.c.
Per i figli nati all’estero lo stato è regolato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita (art. 33 della legge 31 maggio 1995, n. 218), mentre la formazione dell’atto di nascita in Italia segue esclusivamente la legge italiana. Errore frequente è attribuire all’atto efficacia costitutiva: un atto formato in violazione della legge può essere rettificato, ma lo stato non sorge per il solo fatto dell’iscrizione.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 236 c.c. si completa con l’art. 237 c.c., che definisce il possesso di stato, con l’art. 238 c.c., che rende irreclamabile uno stato contrario all’atto di nascita accompagnato da possesso di stato conforme, e con l’art. 241 c.c., che ammette la prova con ogni mezzo in mancanza di atto e possesso. Gli artt. 450 ss. c.c. regolano i registri dello stato civile e la rettificazione degli atti, mentre il d.P.R. n. 396 del 2000 ne disciplina la formazione. Sul piano sostanziale, lo stato discende dagli artt. 231 ss. c.c. per i figli nati nel matrimonio e dagli artt. 250 ss. c.c. per quelli nati fuori; l’art. 315 c.c. ne afferma l’unicità.