Art. 238 c.c. Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall’atto di nascita
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 234, 239, 240 e 244, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l’atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all’atto stesso.
2. Comma abrogato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 238 c.c. sancisce il principio della irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello che risulta, insieme, dall’atto di nascita e dal possesso di stato conforme. Quando titolo formale e realtà vissuta coincidono, lo stato si presenta con un grado di certezza tale che la legge non consente di rimetterlo in discussione per reclamarne uno diverso, salvo le eccezioni espressamente richiamate.
La disposizione è stata modificata dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, attuativo della legge 10 dicembre 2012, n. 219, che ne ha riscritto la rubrica, ha aggiornato il catalogo delle eccezioni e ha abrogato il secondo comma, che estendeva il divieto alla contestazione dello stato di figlio legittimo assistito da possesso di stato conforme. Il primo comma conserva l’espressione «atto di nascita di figlio legittimo», residuo lessicale della disciplina anteriore, da leggere oggi alla luce dell’unicità dello stato di figlio (art. 315 c.c.). La ratio è la tutela della stabilità dello stato e dell’identità del figlio contro iniziative tardive o strumentali.
Contenuto della disposizione
La regola presuppone il concorso di due elementi:
In presenza di entrambi, nessuno può reclamare uno stato contrario. Il divieto cede nei casi richiamati dalla norma:
Profili applicativi
Il principio opera come limite di ammissibilità delle azioni di stato: chi intenda far valere una filiazione diversa da quella documentata e vissuta deve ricondurre la propria domanda a una delle eccezioni, e in particolare, quando contesta la paternità del marito, deve esperire l’azione di disconoscimento nei termini dell’art. 244 c.c. Solo dopo la rimozione dello stato precedente è possibile reclamarne uno diverso (art. 239, quarto comma, c.c.) o ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità del terzo.
Se invece manca uno dei due elementi, ad esempio perché la persona non è mai stata trattata come figlio dal presunto padre, il divieto non si applica. L’errore più frequente consiste nel tentare di aggirare i termini del disconoscimento con azioni diverse, come la contestazione dell’art. 248 c.c., che la giurisprudenza considera residuale e non concorrente.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 238 c.c. presuppone gli artt. 236 e 237 c.c., che definiscono atto di nascita e possesso di stato, e rinvia alle eccezioni degli artt. 128, 234, 239, 240 e 244 c.c. Il disconoscimento è disciplinato dagli artt. 243-bis-247 c.c., la contestazione e il reclamo dello stato dagli artt. 248 e 249 c.c., entrambi imprescrittibili. L’art. 253 c.c. vieta il riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona già si trova, completando sul versante della filiazione fuori dal matrimonio la tutela della stabilità dello stato.