Art. 238 c.c. Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall’atto di nascita

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 234, 239, 240 e 244, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l’atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all’atto stesso.

2. Comma abrogato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

Testo in vigore dal 7 febbraio 2014

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 238 c.c. sancisce il principio della irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello che risulta, insieme, dall’atto di nascita e dal possesso di stato conforme. Quando titolo formale e realtà vissuta coincidono, lo stato si presenta con un grado di certezza tale che la legge non consente di rimetterlo in discussione per reclamarne uno diverso, salvo le eccezioni espressamente richiamate.

La disposizione è stata modificata dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, attuativo della legge 10 dicembre 2012, n. 219, che ne ha riscritto la rubrica, ha aggiornato il catalogo delle eccezioni e ha abrogato il secondo comma, che estendeva il divieto alla contestazione dello stato di figlio legittimo assistito da possesso di stato conforme. Il primo comma conserva l’espressione «atto di nascita di figlio legittimo», residuo lessicale della disciplina anteriore, da leggere oggi alla luce dell’unicità dello stato di figlio (art. 315 c.c.). La ratio è la tutela della stabilità dello stato e dell’identità del figlio contro iniziative tardive o strumentali.

Contenuto della disposizione

La regola presuppone il concorso di due elementi:

  • un atto di nascita che attribuisce alla persona lo stato di figlio nato nel matrimonio;
  • un possesso di stato conforme, cioè la presenza dei fatti di trattamento, fama e riconoscimento familiare descritti dall’art. 237 c.c.

In presenza di entrambi, nessuno può reclamare uno stato contrario. Il divieto cede nei casi richiamati dalla norma:

  • art. 128 c.c.: matrimonio putativo, i cui effetti a favore dei figli restano fermi;
  • art. 234 c.c.: prova del concepimento durante il matrimonio o la convivenza per il figlio nato oltre i trecento giorni;
  • art. 239 c.c.: reclamo dello stato di figlio in caso di supposizione di parto o sostituzione di neonato, di iscrizione come figlio di ignoti, di riconoscimento in contrasto con la presunzione di paternità, di rimozione del precedente stato;
  • art. 240 c.c.: contestazione dello stato nei casi di supposizione di parto o sostituzione di neonato;
  • art. 244 c.c.: azione di disconoscimento della paternità.

Profili applicativi

Il principio opera come limite di ammissibilità delle azioni di stato: chi intenda far valere una filiazione diversa da quella documentata e vissuta deve ricondurre la propria domanda a una delle eccezioni, e in particolare, quando contesta la paternità del marito, deve esperire l’azione di disconoscimento nei termini dell’art. 244 c.c. Solo dopo la rimozione dello stato precedente è possibile reclamarne uno diverso (art. 239, quarto comma, c.c.) o ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità del terzo.

Se invece manca uno dei due elementi, ad esempio perché la persona non è mai stata trattata come figlio dal presunto padre, il divieto non si applica. L’errore più frequente consiste nel tentare di aggirare i termini del disconoscimento con azioni diverse, come la contestazione dell’art. 248 c.c., che la giurisprudenza considera residuale e non concorrente.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, 12 maggio 1973, n. 1279: il divieto di contestare lo stato operava solo quando concorrevano l’atto di nascita e il possesso di stato conforme; il matrimonio putativo non supplisce al difetto del possesso di stato, sicché, mancando i fatti indicati dall’art. 237 c.c., la contestazione era ammissibile anche da parte del figlio. La pronuncia riguarda il testo anteriore alla riforma, ma il requisito del concorso dei due elementi è rimasto invariato.
  • Cassazione civile, sez. I, 15 giugno 1974, n. 1749: l’art. 240 c.c., nel testo allora vigente, rafforzava la presunzione collegata dall’art. 238 c.c. al possesso di stato conforme all’atto di nascita anche in mancanza della prova del matrimonio dei genitori, senza impedire di dimostrare che il matrimonio non era stato celebrato o non aveva effetti civili.
  • Cassazione civile, sez. I, 25 gennaio 1996, n. 547: il figlio che risulta dall’atto di nascita figlio di donna coniugata non può contestare la paternità del marito con l’azione residuale di contestazione, ma deve avvalersi del disconoscimento; principio affermato nella disciplina previgente e coerente con il richiamo all’art. 244 c.c. tra le eccezioni del vigente art. 238 c.c.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 10 ottobre 2023, n. 28351: lo stato di figlio nato nel matrimonio non si forma se dall’atto di nascita il figlio risulta dichiarato dalla madre come nato fuori dal matrimonio; in tal caso non vi è stato da rimuovere né disconoscimento da esperire.

Rapporti con altre norme

L’art. 238 c.c. presuppone gli artt. 236 e 237 c.c., che definiscono atto di nascita e possesso di stato, e rinvia alle eccezioni degli artt. 128, 234, 239, 240 e 244 c.c. Il disconoscimento è disciplinato dagli artt. 243-bis-247 c.c., la contestazione e il reclamo dello stato dagli artt. 248 e 249 c.c., entrambi imprescrittibili. L’art. 253 c.c. vieta il riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona già si trova, completando sul versante della filiazione fuori dal matrimonio la tutela della stabilità dello stato.