Art. 2340 c.c. Limiti dei benefici riservati ai promotori
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. I promotori possono riservarsi nell’atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.
2. Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.