Art. 2339 c.c. Responsabilità dei promotori

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I promotori sono solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi:
1) per l’integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della società;
2) per l’esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata indicata nell’articolo 2343;
3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della società.

2. Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2004

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.