Art. 2338 c.c. Obbligazioni dei promotori
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società.
2. La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano state necessarie per la costituzione della società o siano state approvate dall’assemblea.
3. Se per qualsiasi ragione la società non si costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.