Art. 2338 c.c. Obbligazioni dei promotori

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società.

2. La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano state necessarie per la costituzione della società o siano state approvate dall’assemblea.

3. Se per qualsiasi ragione la società non si costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2004

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.