Art. 2337 c.c. Promotori
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Sono promotori coloro che nella costituzione per pubblica sottoscrizione hanno firmato il programma a norma del secondo comma dell’articolo 2333.
1. Sono promotori coloro che nella costituzione per pubblica sottoscrizione hanno firmato il programma a norma del secondo comma dell’articolo 2333.
Testo in vigore dal 1° gennaio 2004
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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