Art. 2330 c.c. Deposito dell’atto costitutivo e iscrizione della società

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo entro dieci giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 2329.(279)

2. Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società.

3. L’iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell’atto costitutivo. L’ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro.

4. Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l’articolo 2299.

Testo in vigore dal 13 febbraio 2019

Note di aggiornamento

Aggiornamento (279)

Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l’art. 3, comma 1-quinquies) che “La disposizione di cui al presente comma ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.