Art. 2326 c.c. Denominazione sociale
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società per azioni.
1. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società per azioni.
Testo in vigore dal 1° gennaio 2004
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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