Art. 2329 c.c. Condizioni per la costituzione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Per procedere alla costituzione della società è necessario:
1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
2) che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342, 2343 e 2343-ter relative ai conferimenti;
3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.

Testo in vigore dal 30 settembre 2008

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.