Art. 2327 c.c. Ammontare minimo del capitale
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a cinquantamila euro.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (113)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l’art. 4, comma 2) che la modifica del presente articolo decorre dal 1 gennaio 2002.