Art. 2327 c.c. Ammontare minimo del capitale

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a cinquantamila euro.

Testo in vigore dal 21 agosto 2014

Note di aggiornamento

Aggiornamento (113)

Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l’art. 4, comma 2) che la modifica del presente articolo decorre dal 1 gennaio 2002.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.