Art. 2245 c.c. Indennità di anzianità

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. In caso di cessazione del contratto è dovuta al prestatore di lavoro un’indennità proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie.

2. L’ammontare dell’indennità è determinata sulla base dell’ultima retribuzione in danaro, nella misura di otto giorni per ogni anno di servizio.

3. Se gli usi lo stabiliscono, l’indennità è dovuta anche nel caso di dimissioni volontarie.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.