Art. 2242 c.c. Vitto, alloggio e assistenza

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto, oltre alla retribuzione in danaro, al vitto, all’alloggio e, per le infermità di breve durata, alla cura e all’assistenza medica.

2. Le parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.